
IVA serramenti: Sintesi circolare 15/E 2018 | Ambrosi Partner
Scopri quale aliquota IVA applicare ai serramenti (22%, 10%, 4% o mista) con la circolare n 15/E del 12 Luglio 2018. Analisi completa e chiara.
Punto 1: la rilevanza dei beni significativi nellāambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio: La circolare in questo punto fa un riassunto sullāapplicazione dellāIVA nel contesto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riassumendo il quadro legislativo attuale per lāapplicazione dellāIVA agevolata come premessa allo sviluppo dei punti seguenti: fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto giĆ riportato precedentemente.
Punto 2: individuazione dei beni significativiRiporta semplicemente lāelenco dei beni significativi come riportato nel D.M. del 29 dicembre 1999 tra i quali compaiono anche gli infissi esterni ed interni. Più dettagliatamente lāelenco, giĆ indicato precedentemente, ĆØ il seguente:⢠ascensori e montacarichi;⢠infissi esterni ed interni;⢠caldaie;⢠videocitofoni;⢠apparecchiature di condizionamento e riciclo dellāaria;⢠sanitari e rubinetterie da bagno;⢠impianti di sicurezza.
Punto 2.1: rilevanza delle parti staccate dei beni significativi ā Articolo 1, comma 19, legge di bilancio 2018 Qui lāAgenzia comincia veramente ad entrare nel merito di quanto ci interessa!Per prima cosa chiarisce che tutti i beni forniti durante lāintervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa in un contratto di fornitura e posa, se non sono compresi nellāelenco dei beni significativi riportato nel D.M. del 29 dicembre 1999, sono soggetti ad IVA al 10%.Appare evidente che le tapparelle gli scuri, le veneziane, le zanzariere, le inferriate o grate di scurezza, ma anche i controtelai e gli elementi di finitura come coprifili e contro-davanzali non appaiono in quellāelenco e quindi sarebbero soggetti ad una aliquota IVA del 10%. Si pone però il problema di capire se questi beni hanno una rilevanza autonoma o se siano da considerare come parti essenziali del serramento e quindi soggetti allāaliquota IVA āmistaā.Una prima chiave interpretativa ĆØ riportata proprio in questo punto che recita:āPeraltro, qualora lāintervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto lāinstallazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (giĆ installato precedentemente), ai fini dellāapplicazione dellāaliquota agevolata, non ĆØ necessario alcun apprezzamento in merito allāautonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, lāintervento non ha ad oggetto lāinstallazione del bene significativo, bensƬ la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.Conseguentemente, ai fini dellāapplicazione dellāaliquota nella misura del 10 per cento, il valore della parte staccata ĆØ attratto nel valore complessivo della prestazione di serviziā
Questo significa che se facciamo un intervento di sola fornitura e posa di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di scurezza, senza contestuale fornitura del serramento, in fattura lāaliquota IVA da applicare ĆØ al 10% sia su tutti i beni che sui servizi
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Punto 2.2: casi particolari In questo punto lāAgenzia entra ancora più nel dettaglio e analizza in modo specifico come vanno considerati:
⢠tapparelle, scuri, veneziane;
⢠zanzariere;
⢠inferriate o grate di sicurezza.
Punto 2.2.1: Tapparelle LāAgenzia delle Entrate ammette che le tapparelle (e per analogia tutti gli elementi di schermatura come scuri, persiane, frangisole, veneziane ecc..) sono funzionalmente autonome rispetto allāinfisso perchĆ© svolgono un ruolo diverso, che ĆØ quello di schermare il calore e la luceĀ e quindi sono soggette ad una aliquota IVA del 10%:Ā il serramento sconterĆ dunque una aliquota IVA al 22% solo per la parte eccedente allāimporto delle tapparelle e della manodopera.Sembrerebbe tutto chiaro però lāAgenzia continua nel seguente modo:āDiversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale,Ā qualora siano strutturalmente integrati negli infissi.Ā In tal caso, ai fini dellāapplicazione dellāaliquota IVA il valore degli infissi ĆØ comprensivo del valore delle tapparelleā ovvero si applica anche alle tapparelle lāIVA mista 10% e 22%ā.
Dunque lāAgenzia delle Entrate non prende una posizione definitiva e stabilisce che le tapparelle (e gli altri sistemi oscuranti) sono generalmenteĀ āelementi non strutturalmente integrati,Ā ma però potrebbero anche essereĀ āstrutturalmente integratiāĀ pur senza specificare quale sia il criterio di scelta.S orge dunque un problema: chi stabilisce se una schermatura ĆØ strutturalmente integrata allāinfisso? Secondo la nostra opinione non può essere che il serramentista a decidere in quale delle due situazioni si trovaLa scelta però non ĆØ univoca perchĆ© lāAgenzia non da alcuna indicazione tecnica e quindi considerare lo stesso elemento in entrambe le situazioni. āStrutturalmente integratoāĀ potrebbe infatti significare che svolge un ruolo essenziale per la funzionalitĆ specifica del serramento, come ĆØ il caso delle ante fisse e mobili, del vetro, della maniglia, delle guarnizioni e della ferramenta ovveroĀ la circostanza che esso costituisca una componente essenziale senza la quale il bene non potrebbe funzionareĀ (vedi ad esempio il ruolo strutturale delle ruote per una autovettura che sono facilmente staccabili, me senza le quali la macchina non può muoversi). Secondo questo concetto, poichĆ© lāeventuale eliminazione della schermatura non porterebbe alla perdita di funzionamento dellāinfisso,Ā si può ragionevolmente ritenere che le schermature o i sistemi oscuranti non siano strutturalmente integrate allāinfisso.Potremmo però anche pensare cheĀ āstrutturalmente integratoāĀ significhi semplicemente che esiste un vincolo meccanico che fissa lāelemento al telaio del serramento: in questo caso le tapparelle potrebbero essere considerateĀ strutturalmente integrate. La scelta avrĆ conseguenze non solo per la scelta di quale aliquota IVA applicare ma anche per quanto riguarda lāapplicazione dellāEcobonus come evidenziato nellāultima parte di questo capitoloIn qualsiasi caso, per evitare problemi in fase di eventuale accertamento, il serramentista dovrĆ esplicitare la sua decisione nella fattura con la fraseĀ āstrutturalmente integratoāĀ oĀ āstrutturalmente non integratoā.Il funzionario dellāAgenzia delle Entrate che normalmente non ha le competenze per valutare quale sia la situazione tecnica non può che rimettersi alla competenza del serramentista.
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Per evitare problemi suggeriamo quindi che il serramentista, dopo aver preso la decisione, la riporti sempre nella fattura con la seguente frase:
Cassonetto, telo avvolgibile, tapparella con guide, accessori - motori di sollevamento (ma anche persiane scuri, frangisole, veneziane interne o esterne) - non strutturalmente integrati al serramento - ⬠ā¦ā¦ā¦ā¦oppureCassonetto, telo avvolgibile, tapparella con guide, accessori - motori di sollevamento (ma anche persiane scuri, frangisole, veneziane interne o esterne) - strutturalmente integrati al serramento - ⬠ā¦ā¦ā¦ā¦
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Punto 2.2.2: Zanzariere e grate di sicurezza
LāAgenzia delle Entrate chiarisce che per quanto riguarda le Zanzariere vale lo stesso discorso delle Tapparelle.
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Per poter applicare in fattura lāIVA al 10% alle zanzariere dovremmo anche in questo caso riportare la seguente dicitura:
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Zanzariere - non strutturalmente integrate al serramento - ⬠ā¦ā¦ā¦
oppure decidere che, in virtù del fatto che vengono fissate al telaio siano
Zanzariere - strutturalmente integrate al serramento - ⬠ā¦ā¦ā¦
Anche in questo caso la scelta avrĆ conseguenze non solo per lāaliquota IVA da applicare ma anche per quanto riguarda la possibilitĆ di utilizzare lāEcobonus come evidenziato nellāultima parte di questo capitoloIn merito invece alleĀ Grate di Sicurezza, indipendentemente da come siano fissate, sul muro o sul serramento, lāAgenzia specifica che sono dei beni con una funzionalitĆ sicuramente diversa rispetto al serramento e non sono comprese nella lista dei beni significativi del D.M. del 29 dicembre 1999.Quindi nel caso di fornitura e posa, le grate di sicurezza sono sempre soggette ad una aliquota IVA del 10% senza bisogno di specificare se siano o meno strutturalmente integrate allāinfisso.
Punto 3: Valore dei beni significativi.
Capire qual ĆØ lāimporto da imputare al bene significativo ĆØ sempre stato oggetto di discussione ma in questo punto finalmente lāAgenzia delle Entrate offre un chiarimento molto dettagliato. In pratica stabilisce che il valore del bene significativo deve tener conto delle materie prime per la sua realizzazione e della manodopera impiegata per la produzione ed in qualsiasi caso non può essere inferiore al costo delle materie prime ed al costo della manodopera impiegata per realizzarlo. La circolare specifica inoltre che ai costi cosƬ determinati, per chi produce il serramento, vanno aggiunti i costi indiretti, ovvero i costi generali di produzione, quali gli ammortamenti dei macchinari e dei capannoni, gli affitti, i costi di manutenzione ecc... Restano esclusi però i costi generali ed amministrativi ed i costi di distribuzione dei prodotti.A titolo puramente indicativo si può immaginare che il costo di produzione di un serramento cosƬ calcolato, sia circa un 30-40% inferiore rispetto al prezzo di vendita.Più facile la determinazione del valore del bene significativo per coloro che acquistano il serramento, poichĆ© in questo caso corrisponde al suo prezzo dāacquisto.In entrambi i casi dunque lāAgenzia vuole che il valore del ricarico ovvero il margine di valore aggiunto dalla figura del venditore (detto anche Mark Up) deve essere escluso dal valore del bene significativo.Infatti specifica:Ā āCiò che rileva, dunque, (ai fini della determinazione del valore del bene significativo ndr) ĆØ solo il costo āoriginarioā del bene significativo, sia esso di produzione ovvero di acquisizione presso terziā
In altre parole se acquisto un serramento al prezzo di ⬠1.000,00 e lo vendo a ⬠1.300,00 il valore del bene significativo ĆØ ⬠1.000,00 mentre i ⬠300,00 che corrispondono al ricarico, vanno a confluire nella voce manodopera o servizi sui quali si applica una aliquota del 10% (per capire meglio vedere gli esempi di fatturazione).Va inoltre segnalato che, ai fini della individuazione della corretta aliquota IVA da applicare, se possiamo togliere dal prezzo di vendita del serramento la quota relativa al ricarico ed aggiungere questo importo al costo della posaĀ la conseguenza sarĆ che nella maggior parte dei casi il cliente andrĆ a pagare sul complesso della fattura di fornitura e posa del serramento lāIVA al 10%Ā anche senza considerare lāeventuale valore delle parti staccate, che comunque alla luce di questi chiarimenti, appaiono più facilmente individuabili.
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Punto 4 ā ModalitĆ di fatturazione
La fattura per la fornitura e posa di serramenti in un contesto di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, oltre ad indicare il corrispettivo complessivo, deve tenere separato il valore dei beni significativi rispetto ai rimanenti beni e servizi prestati congiuntamente.
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In altre parole non si può riportare una voce unicaĀ āfornitura e posaāĀ in quanto sarebbe impossibile determinare in modo corretto le due aliquote IVA da applicare:⢠al 10% sui servizi e sui beni non significativi forniti contestualmente e su di una uguale quota del valore del bene significativo⢠al 22% sulla quota parte residua dei beni significativi
Ć chiaro che se il valore dei servizi e dei beni non significativi, individuati come specificato nei punti precedenti, supera il valore del bene significativo, tutta la fattura avrĆ una applicazione dellāIVA al 10%: fin qui nulla di nuovo.La vera novitĆ ĆØ nellāultima parte di questo punto, dove si spiega come inserire in fattura il valore del ricarico ovvero del mark up che viene determinato dalla differenza tra il valore di acquisto o di produzione del bene significativo e il prezzo di vendita e va inglobato nella voce della āmanodoperaā.
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Il problema ĆØ che se io acquisto un serramento a ⬠1.000,00 e lo rivendo al prezzo di ⬠1.300,00, con un prezzo per la posa di ⬠100,00, per poter applicare lāIVA in modo corretto in fattura devo specificare le suddette voci nel seguente modo:
Bene significativo (oppure serramento) ⬠1.000,00
Posa + servizi ⬠400,00 (somma di ⬠100,00 per la posa + ⬠300,00 di ricarico)
IMPONIBILE TOTALE ⬠1.400,00Ā
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Conseguentemente le aliquote IVA da applicare saranno:
⢠IVA al 10% su ⬠800,00 (⬠400,00 (posa + servizi) + ⬠400,00 quota parte del valore del bene significativo)
⢠IVA al 22% su ⬠600,00 (quota residua del bene significativo)
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Il problema ĆØ che nel preventivo il cliente avrĆ avuto una descrizione diversa della fornitura e precisamente:
Serramento ⬠1.300,00
Posa ⬠100,00
IMPONIBILE TOTALE ⬠1.400,00
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Come potete notare lāimponibile finale non cambia, ma esprimendo le voci della fornitura come suggerito dalla circolare dellāAgenzia delle Entrate per poter applicare lāIVA al 10% anche sul ricarico del serramento, veniamo di fatto a fare una fattura con delle voci diverse rispetto al preventivo e, in aggiunta, a segnalare al cliente finale quanto ĆØ il nostro margine lordo di ricavo: in qualsiasi caso non esistono alternative.Al più si può nella fattura aggiungere alla voce posa una generica voce āserviziā nella quale mettere la quota del ricavo in modo da evitare contestazione sul fatto che in preventivo la posa era indicata a ⬠100,00 e poi diventa ⬠400,00 se pur con una concomitante riduzione del costo del serramento.
Negli esempi di fatturazione che seguono tutto viene evidenziato in modo più chiaro
Punto 5: Decorrenza della nuova disciplinaQuesto punto contiene un bellissimo regalo ai serramentisti che avevano applicato, fino al 31 dicembre 2017, lāIVA in modo non corretto.Infatti, lāinterpretazione autentica fornita con lāart.1 comma 19 dellaĀ Legge di Bilancio 2018Ā L. 205/2017 relativa a quanto riportato,Ā 19 anni prima!!!,nellāarticolo 7, comma 1, lett. b), L. 488/1999, chiarisce il criterio in base al quale i componenti e le parti staccate fornite insieme allāinfisso assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore del bene significativo e alle modalitĆ di determinazione di tale valore e,Ā come tutte le interpretazioni autentiche, ha una efficacia retroattiva!!
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Inoltre il legislatore, forse ammettendo che in assenza di questi chiarimenti era per il serramentista difficile applicare lāIVA in modo corretto, inserisce una clausola di salvaguardia per il contribuente e chiarisce:āSono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuateā.La circolare della Agenzia delle Entrate specifica ancora meglio questo concetto chiarendo che:āanche eventuali comportamenti difformi rispetto alle disposizioni previste dalla norma di interpretazione autentica (ad esempio, erronea determinazione del valore dei beni significativi, emissione di fatture incomplete rispetto ai dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica), tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017Ā non possono essere contestati o le relative contestazioni andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti (ovvero le contestazioni giĆ risolte).Ā Resta, peraltro, precluso il rimborso dellāimposta che sia stata applicata in misura maggiore sulle operazioni effettuate entro la predetta dataā
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Questo significa che se negli anni trascorsi avete applicato lāIVA in modo non corretto rispetto a quanto finalmente chiarito da questa circolare non dovete preoccuparvi perchĆ© SONO PRESCRITTI TUTTI I COMPORTAMENTI DIFFORMI TENUTI DAI CONTRIBUENTI FINO AL 31/12/2017 QUALI AD ESEMPIO ERRONEA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI O EMISSIONE DI FATTURE INCOMPLETEQuindi lāAgenzia delle Entrate non solo non potrĆ contestarvi nulla in merito allāapplicazione non corretta dellāIVA ma addiritturaEVENTUALI CONTESTAZIONI IN CORSO ANDRANNO ABBANDONATE.Come ultima frase lāAgenzia inserisce però anche una clausola di salvaguardia nei confronti di se stessa e del Tesoro in quanto chiarisce che se avete avuto un accertamento negli anni scorsi in cui vi hanno contestato delle difformitĆ sullāapplicazione dellāIVA ed il procedimento si ĆØ concluso (e voi avete pagato lāIVA evasa e le sanzioni), non potete chiedere, alla luce di questi chiarimenti, la revisione e lāeventuale rimborso delle somme pagate.Nemmeno potete chiedere il rimborso dellāIVA che sia stata versata in misura maggiore nel periodo precedente a questi chiarimenti anche in assenza di accertamenti.
